Pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 49 del 27/02/2023, la L. 24/02/2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Sul medesimo supplemento è pubblicato il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Tra le varie disposizioni c’è la modifica all’art. 10 septies del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” convertito in Legge 20 maggio 2022, n. 51, modifiche che portano a due anni, invece di uno, la proroga, dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, delle SCIA e delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominati. La proroga è ammessa per i titoli che sono stati rilasciati e formatisi entro il 31 dicembre 2023 (termine anche questo spostato di un anno dal precedente 31 dicembre 2022)
Invariate le modalità che dispongono che per beneficiare della proroga dovrà essere prodotta comunicazione prima della scadenza dei termini suddetti e sempreché i titoli non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Inoltre “i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023”, anziché 31 dicembre 2022, sono pure loro prorogati di due anni anziché uno.